Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
F1_determina corso coding_113296481 Allegati F1_determina corso coding_113296481 (139 kB)
F1_graduatoria medico Competente_112285769 Allegati F1_graduatoria medico Competente_112285769 (323 kB)
F1_2 comm.ne medico competente_112185673 Allegati F1_2 comm.ne medico competente_112185673 (553 kB)
Determina nomina commissione medico competente Allegati Determina nomina commissione medico competente (511 kB)
F1_GRADUATORIA PERCUSSIONI_110391908 Allegati F1_GRADUATORIA PERCUSSIONI_110391908 (164 kB)
F1_bando percussioni_110272236 Allegati F1_bando percussioni_110272236 (563 kB)
ESTRATTO VERBALE 05.11.2018 Allegati ESTRATTO VERBALE 05.11.2018 (199 kB)
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Codice Disciplinare Docenti e ATA – maggio 2018-1
Dalla delibera del Consiglio di Istituto N. 4 del 14-12-2017 PUNTO 3 Regolamento SPONSORIZZAZIONI