Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
diritto allo studio:
– graduatoria provvisoria docenti
– graduatoria provvisoria ATA
Certificato regolare fornitura Pon Edugreen
Verbale di collaudo fornitura Pon Edugreen
Determina Pon Scuole Infanzia
Determina per acq. libri su cyberbullismo
DETERMINA PER ACQ. MATERIALE DI CANCELLERIA DIDATTICA PRIMARIA VOLTO
Determina di avvio procedimento spazi e strumenti digitali STEM
Disseminazione PNRR
determina per acq. materiale di primo soccorso
Determina per configurazione rete apparati devices sede principale