Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Determina per acq. mascherine FFP2
Determina per acq. mat. cancelleria Infanzia Volto
Determina per acq. materiale d’arte per “Un poster per la pace” sc. Secondaria Rosolina
Determina per acquisto per stampante alla sc. Infanzia Volto
Determina per acquisto cartucce per stampante alla sc. Primaria di Volto
Determina per rappresentazione teatrale per il contrasto al fenomeno del cyberbullismo
Determina per acquisto DPI per Collab. Scol.
determina per acq. cartucce stamampante Sc. Sec. Rosolina
Determina per spostamento maxischermo
Determina per acq. materiale di cancelleria – Sec. Rosolina –