Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Determina a contrarre per acquisto di materiale di pulizia
Determina per l’acquisto di carta per fotocopie uso amministrativo
Determina per acq. carta per fotocopie ad uso didattico Sc. Sec. Loreo
Determina acq. carta da fotocopie
Determina per acq. libretti scol.
Verbale del CdI del 10.09.2022
Determina a contrarre per l’acquisto di licenzeantivirus per uff. amministrativi
Determina a contrarre acq. materiale per sanificazione
Determina a contrarre per strumenti musicali
Determina per webinar formativo